|
Solo il gestore
può fissare in autonomia il prezzo di vendita del carburante. Sentenza della
Corte di Giustizia europea su diritto di esclusiva, obblighi di non concorrenza,
prezzi raccomandati. La Corte di
Giustizia europea ha affermato il principio che è possibile derogare dai limiti
previsti per gli accordi restrittivi della concorrenza, con riferimento alla
determinazione dei prezzi, se il fornitore si limita a raccomandare un prezzo di
vendita o ad imporre un prezzo massimo e se, pertanto, il rivenditore/ gestore
dispone di una reale possibilità di determinare il prezzo finale di vendita al
pubblico. Al contrario, siffatte clausole contrattuali non possono beneficiare
dell'esenzione e, dunque, non possono essere praticate, se conducono,
direttamente o mediante strumenti indiretti od occulti, ad una fissazione del
prezzo di vendita al pubblico o ad un’imposizione del prezzo minimo di vendita
da parte del fornitore/compagnia.
|