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Obbligo comunicazione prezzi: il Governo non torna indietro. Faib: un ulteriore conferma inaffidabilità dell'esecutivo L'aula del Senato
ha approvato il disegno di legge “sviluppo ed energia” con 154 sì, 98 no e 3
astenuti. Il provvedimento, che ha subito alcune modifiche rispetto al testo
votato a Montecitorio, ora torna alla Camera. Nel disegno di legge, collegato
alla Finanziaria, sono contenute, tra le altre cose, anche le norme per la
trasmissione dei prezzi, le norme per il ritorno al nucleare e misure per il
mercato del gas. Il provvedimento torna ora alla Camera per un ultimo passaggio
che, stando a quanto affermato ieri dal ministro dello Sviluppo economico,
Claudio Scajola, dovrebbe essere molto breve. Senato della
Repubblica – 143 – XVI LEGISLATURA Passiamo alla votazione dell’articolo 30-quater. FIORONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facolta`. FIORONI (PD).
Signor Presidente, questo articolo prevede l’obbligo, per chiunque eserciti l’attivita`
di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile, di
comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni
tipologia di carburante per autotrazione utilizzato. PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 30-quater. E` approvato. Art.
30-quater. (Misure per la conoscibilita` dei prezzi dei carburanti) 1. Al fine di favorire la piu` ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull’intero territorio nazionale, e` fatto obbligo a chiunque eserciti l’attivita` di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato. 2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalita` per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l’acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonche´ per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la piu` ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. La diffusione delle informazioni di prezzo puo` avvenire anche per il tramite di soggetti terzi. 3. In caso di omessa o mancata comunicazione o in caso di sua difformita` rispetto al prezzo effettivamente praticato dal singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 114, da irrogare con le modalita` ivi previste. |